
Addetti antincendio
A completare il quadro dei lavoratori preposti a mansioni sulla sicurezza vi è l’addetto antincendio previsto dagli articoli 18 e 43 del decreto legislativo 81 del 2008. Anche in questo caso la nomina spetta al datore di lavoro che deve però procedere in base al possesso o meno dell’attestato abilitante a tale funzione. Se in azienda nessun lavoratore ha tale attestato, è compito del datore di lavoro curare la formazione del lavoratore. Il corso ha una durata di 4 ore nelle aziende a basso rischio, 8 ore nelle aziende a medio rischio e 12 ore nelle aziende ad alto rischio. Ovviamente nel tempo è necessario provvedere anche all’aggiornamento delle competenze acquisite. L’addetto antincendio deve essere in grado di valutare il rischio incendio, proporre soluzioni, controllare in modo costante le vie di evacuazione dell’azienda e il funzionamento delle uscite di sicurezza. È suo compito anche controllare che i sistemi antincendio di protezione personale dei lavoratori siano funzionanti.